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Accesso civico

 

Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

A seguito della modifica del Decreto trasparenza 14 marzo 2013, n. 33 (con D.Lgs. n. 97/2016 - in vigore dal 23 giugno 2016), si possono identificare tre tipologie di accesso agli atti:

 

Accesso civico semplice

E' il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - Decreto trasparenza).

Accesso civico generalizzato

E' esercitabile relativamente ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. - Decreto trasparenza).

Accesso documentale

Ha ad oggetto i documenti amministrativi' e può essere inoltrato esclusivamente da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (disciplinato dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i.).

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